Cenni storici sul diritto del lavoro. Dal 2006 al 2008
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L’ambito di operatività della giurisdizione speciale, è definita attraverso controversie tipicamente individuate dal legislatore. Essa può essere definita esclusiva. Il giudice tributario, infatti, può conoscere sia diritti soggettivi che meri interessi legittimi.
Nella giurisdizione del giudice tributario operano, sia limiti interni che esterni.
Essi consistono nel fatto che il giudice tributario è competente a risolvere tutte le controversie che abbiano ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
Pertanto è competente anche con riferimento a tutti quei tributi:
Vi sono delle controversie che non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Si tratta di tutte quelle che hanno ad oggetto, gli atti emanati dopo la notifica della cartella di pagamento. Sono fatte salve, le controversie inerenti all’iscrizione di ipoteche e al sequestro conservativo; laddove queste misure siano state disposte per garantire i crediti tributari.
Di recente talune norme, hanno arricchito l’ambito della giurisdizione tributaria. Esse hanno fatto rientrare al suo interno, taluni provvedimenti degli Enti locali. Il problema è che la natura tributaria di detti provvedimenti risulta essere assai dubbia.
Si tratta:
La legge espressamente stabilisce che il ricorso alla Commissione, può essere proposto contro:
Resteranno escluse dalla giurisdizione del giudice tributario, tutte le questioni inerenti:
L’elencazione tassativa della giurisdizione del giudice tributario, non è esente dalla presenza delle c.d. zone grigie. Zone quest’ultime che hanno oggi perso di importanza, grazie all’istituto della Traslatio iudicii.
Il giudice erroneamente adito, con lo stesso atto con cui dichiara il proprio difetto di giurisdizione, dovrà indicare:
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