Diritto penitenziario e principi costituzionali
Diritto penitenziario e principi costituzionali Desta particolare interesse parlare del diri ...
Il diritto canonico vigente disciplina la forma giuridica del matrimonio sacramento. Esso impone che entrambi i coniugi, siano contemporaneamente presenti all’atto del matrimonio. Presenza quest’ultima che tuttavia può essere, sia personale che per procura.
Ne consegue che la FORMA ordinaria prescritta dal diritto canonico del 1983, ai fini della celebrazione del matrimonio, è quella che:
Si tratta di una FORMA ad substantiam e quindi, l’osservanza o inosservanza ne condiziona la validità.
La forma ad validitatem era stata introdotta mediante il Conciolio di Trento, attraverso il decreto Tametsi (1563).
Prima di esso era sufficiente il valido consenso matrimoniale, manifestato tra le parti:
La mancanza di una forma ad substantiam, nella celebrazione del matrimonio, causava la proliferazione di matrimoni clandestini. Quest’ultimi essendo non celebrati in facie ecclesiae, avevano la gravissima conseguenza che difficilemente potevano essere provati.
Il decreto tridentino inizialmente non entrò, effettivamente, in vigore in tutta la Chiesa. Questo perché esso non fu pubblicato in quei luoghi, dove la suddetta pubblicazione, non era consentita dalle autorità civili.
Sarà Pio X, con il suo decreto Ne temere (1908), che ordinerà la sua entrata in vigore dappertutto.
Una volta celebrato, il matrimonio deve essere annotato nel registro matrimoniale ecclesiastico e nel registro dei battezzati (can. 1121-1123).
La forma ordinaria è richiesta per tutti i matrimoni tra battezzati nella Chiesa cattolica; ovvero, tra un cattolico e un’altra persona non cattolica, indipendentemente che quest’ultima sia battezzata.
Se il matrimonio sia tra un cattolico e un battezzato in una Chiesa orientale separata, la forma canonica è richiesta ad liceitatem, ai fini della leceità. Tuttavia, ad substantiam si richiede comunque l’intervento di un ministro sacro.
In caso di pericolo di morte, l’ordinario del luogo può dispensare i propri sudditi dall’osservanza della forma canonica ordinaria.
È possibile dispensare, dalla osservanza della forma, anche nel caso dei c.d. matrimoni misti. Si tratta di tutti quei matrimoni contratti alle condizioni del canone 1124:
Se non si può avere, o andare, senza grave incomodo dall’assistente competente a norma del diritto, coloro che intendono celebrare il vero matrimonio, possono contrarlo – validamente e lecitamente – alla presenza dei soli testimoni:
1) in pericolo di morte;
2) al di fuori del pericolo di morte, purché si preveda prudentemente che tale stato di cose durerà per un mese.
Ad ogni modo, in entrambi i casi, se vi fosse un altro sacerdote o diacono che possa essere presente, costui deve essere chiamato per assistere insieme ai testimoni comuni alla celebrazione del matrimonio medesimo. Salva la validità del matrimonio in presenza dei soli testimoni.
Per una grave e urgente causa l’Ordinario del luogo può permettere che il matrimonio sia celebrato nella forma ordinaria, ma in segreto a norma del canone 1131, n. 2.
Il permesso di celebrare il matrimonio in segreto comporta che:
1) Si facciano in segreto le debite indagini prematrimoniali;
2) Dell’avvenuta celebrazione del matrimonio, l’Ordinario del luogo, l’assistente, i testimoni e i coniugi, conservino il segreto.
A norma del canone 1132 l’obbligo di conservare il segreto cessa per l’Ordinario del luogo, se dall’osservanza di detto segreto dovesse incombere un grave scandalo o una grave ingiuria alla santità del matrimonio:
In definitiva il canone 1133 stabilisce che:
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