Istigazione a delinquere. Articolo 414 comma 1, 2 e 4 c.p.
Istigazione a delinquere. Articolo 414 comma 1, 2 e 4 c.p. Uno dei delitti contro l’ordine pubbli ...
Per quanto riguarda gli effetti giuridici del matrimonio sacramento, dobbiamo dire già da subito quanto segue:
Nell’ordinamento canonico vige il principio dell’uguaglianza giuridica dei coniugi, nei diritto e nei doveri riguardanti la comunità di vita coniugale.
Il matrimonio non può essere sciolto dalle parti ed è questa l’indissolubilità intrinseca o estrinseca.
Estrinseca: rato e consumato
Intrinseca: rato e non consumato.
In quest’ultima ipotesi il Pontefice nella sua qualità vicaria può, su richiesta di una o entrambi le parti, effettuare lo scioglimento.
E per questa ipotesi, si parla anche se impropriamente, di dispensa.
Tuttavia, a questa indissolubilità vige una deroga il c.d. privilegio paolino.
Più precisamente, il matrimonio celebrato tra due non battezzati, per il privilegio paolino si scioglie in favore della fede della parte che ha ricevuto il battesimo, per lo stesso fatto che questa contrae un nuovo matrimonio, purché si separi la parte non battezzata.
A tal fine, si ritiene che la parte non battezzata si separa:
Perché la parte battezzata possa contrarre validamente un nuovo matrimonio, si deve sempre interpellare la parte non battezzata. Questo per capire se quest’ultima voglia:
Detta interpellanza, deve essere fatta dopo il battesimo; tuttavia, l’Ordinario del luogo può, per una grave causa, permettere che l’interpellanza sia fatta prima del battesimo; anzi può anche dispensare da essa, sia prima sia dopo il battesimo, purché da un procedimento almeno sommario ed extragiudiziale risulti che non è possibile o che sarebbe inutile farla.
Si osservi che l’interpellanza viene fatta di regola dall’ordinario del luogo. Il Vescovo.
Vi è un’altro caso interessante con riferimento allo scioglimento.
L’ipotesi del non battezzato che ha contratto matrimonio con più mogli non battezzate.
Costui ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, se per lui è gravoso rimanere con la prima di esse, può ritenerne una qualsiasi licenziando le altre.
Lo stesso vale per la moglie non battezzata che abbia contemporaneamente più mariti non battezzati.
Ad ogni modo, dopo aver ricevuto il battesimo, il matrimonio deve essere contratto secondo la forma canonica.
Successivamente, il vescovo considerata la condizione morale, sociale ed economica dei luoghi e delle persone, deve accertarsi che sia provveduto sufficientemente alle necessità della prima moglie e delle altre licenziate. Ciò secondo le norme della giustizia, della carità cristiana e dell’equità naturale.
Vi è poi ancora un’altro motivo di scioglimento del matrimonio. Quello del caso di un non battezzato che, ricevuto il battesimo nella Chiesa cattolica, non può ristabilire la coabitazione con il coniuge non battezzato a causa della prigionia o della persecuzione.
A queste condizioni il primo, può contrarre un altro matrimonio, anche se nel frattempo l’altra parte avesse ricevuto il battesimo.
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