XVI Disposizione transitoria e finale della Costituzione
XVI Disposizione transitoria e finale della Costituzione Bandiera Italiana Primo comma Ent ...
Come abbiamo avuto modo di vedere, fonte del diritto del lavoro è non soltanto il diritto internazionale, ma anche e soprattutto il diritto interno o se si preferisce il diritto nazionale.
Con riferimento a quest’ultimo, sempre in tema delle fonti del diritto del lavoro, non c’è dubbio che un ruolo di primaria importanza, è rivestito dalla legge statale.
Fatta questa premessa, è importante sottolineare che la legislazione lavoristica, si presenta come un qualcosa di molto complesso e articolato.
Perché questo accade?
La risposta è semplice, per diversi ordini di ragioni che andrò adesso ad elencare.
Prima della Riforma operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, non vi è dubbio che sulla base dell’articolo 117 Cost. il diritto del lavoro fosse una materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Oggi a seguito di detta Riforma, l’articolo 117 Cost. ha suddiviso le materie su cui si esercita la potestà legislativa, in tre categorie. Più precisamente:
Nel Secondo comma indica in modo tassativo, le materie dove la competenza legislativa è esclusiva dello Stato.
Nel Terzo comma, sempre in modo tassativo, sono indicate le materie dove la competenza legislativa è concorrente. Per capire meglio, con riferimento a queste materie, lo Stato provvede a dettare i principi della disciplina giuridica; mentre le Regioni provvedono a completare detta disciplina legiferando sui dettagli.
Nel Quarto comma, invece, si stabilisce quanto segue. Tutte le materie che non sono oggetto di elencazione all’interno del Secondo e Terzo comma del suddetto articolo 117 Cost., sono rimesse alla competenza legislativa esclusiva della Regione.
In altre parole, abbiamo in questo comma, una potestà legislativa esclusiva e residuale della Regione.
La suddivisione che abbiamo appena esposto, sembra che abbia risolto in modo definitivo, il delicatissimo problema che ci siamo posti. Vale a dire, quello di comprendere, quali materie sono rimesse alla competenza legislativa dello Stato e quali a quelle delle Regioni.
In realtà le cose non stanno così.
Ad esempio, nel Secondo comma dell’articolo 117 Cost., si indica come competenza esclusiva dello Stato:
Poniamoci delle domande.
Se a queste domande noi rispondessimo di si, stiamo dicendo che ancora oggi il diritto del lavoro, è una materia rimessa alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Ma se noi asseriamo quanto appena esposto, andiamo contro il dettato del Terzo comma dell’articolo 117 Cost., il quale, stabilisce che in materia di tutela e sicurezza del lavoratore la potestà è concorrente.
Allora ci si pone una domanda, come bisogna interpretare questo Terzo comma?
Si deve interpretare dicendo che, quando il legislatore ha inserito nella potestà concorrente la tutela e la sicurezza del lavoro, ha voluto demandare alla competenza legislativa delle Regioni, solo ed esclusivamente gli istituti del mercato del lavoro.
In altre parole, le Regioni hanno la potestà di legiferare solo nelle materie inerenti:
Il fatto che la potestà legislativa delle Regioni sia limitata agli istituti del mercato del lavoro, è avallata dall’orientamento della Corte Costituzionale.quest’ultima fa rientrare il diritto del lavoro, all’interno della nozione di Ordinamento Civile.
Pertanto, è lecito effettuare la seguente affermazione. Per quanto si stia cercando di aumentare il grado di decentramento, il diritto del lavoro è un diritto fondamentalmente statale.
Elenco altri articoli della categoria “Diritto del Lavoro”
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario