Diritti e doveri fondamentali dei fedeli

Diritti e doveri fondamentali dei fedeli

Diritti e doveri fondamentali dei fedeli è una novità presente nel codice del 1983.

Spiegazione dello status di fedele

La Chiesa è una società tendenzialmente aperta e quindi fra i diritti delle persone umane, vi è quello di rispondere alla chiamata di Cristo. Cioè ricevendo il battesimo (1° dei Sacramenti) canone 861.

Nella nostra tradizione questo Sacramento è impartito ai bambini. Anche se, a dire il vero, non mancano casi di persone che si battezzano da adulti. Quest’ultimo, però, prima di ricevere detto sacramento, deve passare un periodo di prova chiamato catecumenato. Durante questo periodo, l’adulto verrà istruito nelle verità della fede e sui doveri cristiani; nonché esortato a pentirsi dei propri peccati.

In questa fase l’adulto prende il nome di catecumeno.

A norma del canone 864 è capace di ricevere il battesimo ogni uomo e solo l’uomo non ancora battezzato. Ciò trova la sua giustificazione nella circostanza di fatto che, una volta ottenuto il battesimo, non gli potrà più essere tolto.

Si osservi che con il battesimo si assume la condizione giuridica particolare. Quella di fedele o membro della Chiesa. La condizione del fedele dal punto di vista costituzionale è contrassegnata da due principi:

  • Uguaglianza
  • Varietà

Principio di uguaglianza nell’ordinamento canonico

Tutti i fedeli hanno uno statuto giuridico comune, consistente di diritti e doveri fondamentali.

Principio ribadito anche nella Costituzione Lumen Gentium 9:

  • Il Popolo di Dio “ha per condizione la dignità e la libertà dei figli di Dio”

e nel canone 208:

  • Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno.

Principio di varietà nell’ordinamento canonico

Proprio lo stesso canone 208 sancisce, oltre il principio di uguaglianza, anche il principio di varietà. E ciò nella parte in cui stabilisce che per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno. 

Ne consegue che vi sono diversi modi di agire, in quanto, vi è diversità di funzioni.

Diversi tipi di sacerdozio. Quello comune e ministeriale

A maggior conferma di quanto stiamo dicendo lo dimostra la circostanza di fatto che, secondo la dottrina ci sono 2 modi di partecipazione, più precisamente quella del SACERDOZIO:

  • Comune: Sono tali tutti i fedeli battezzati in Cristo.
  • Ministeriale: Solamente coloro che ricevono il sacramento dell’ordine. Si osservi che detto sacerdozio ministeriale, si divide a sua volta in 3 gradi:

–          Episcopato (vescovo)

–          Presbiterato (prete)

–          Diaconato (Diacono)

Fedeli consacrati o religiosi

Vi è poi, in realtà, una terza posizione all’interno della Chiesa. Quella cioé dei fedeli consacrati o religiosi. Si tratta di coloro che fanno voto di

  • Povertà
  • Castità
  • Obbedienza

Ma a norma del canone 207, quest’ultima categoria non è stata istituita dal diritto divino.

Si osservi che il codice del 1983 disciplina non soltanto i diritti e i doveri comuni a tutti i fedeli, ma anche quelli fondamentali di ciascuna categoria.

Non a caso, dal canone 208 al 223 sono disciplinati i diritti e gli obblighi comuni a tutti i fedeli.

Dal canone 224 al 231 sono disciplinati i diritti e gli obblighi dei fedeli laici.

Mentre, infine, dal canone 232 al 293 sono disciplinati i diritti e gli obblighi dei ministri sacri o chierici.

Anticipiamo la lezione successiva dicendo quanto segue.

La potestà di governo appartiene tendenzialmente ai chierici, anche se vi sono casi in cui questa potestà viene affidata ai laici. Si pensi al giudice laico in un processo ecclesiastico a composizione collegiale.

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