Determinazione reddito d’impresa dell’imprenditore individuale
Determinazione reddito d’impresa dell’imprenditore individuale
Con riferimento alla determinazione reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, dobbiamo dire che la disciplina esposta nei post precedenti, è stata dettata:
- Società di capitali
- Enti commerciali residenti
- Società commerciali di persone
In linea di massima – e quindi con alcune deroghe e adattamenti – detta disciplina, è applicabile anche all’impresa individuale. Deroghe ed adattamenti che trovano la loro principale giustificazione, in una determinata circostanza di fatto. Cioè che all’imprenditore individuale, non è riferibile il principio secondo cui:
- tutti i redditi da qualunque fonte provengano, sono considerati reddito d’impresa.
Individuazione area beni assoggettati al regime dei beni d’impresa
Bisogna adesso definire, l’area dei beni che debbono considerarsi assoggettati al regime dei beni d’impresa. A tal fine è stato disposto che si considerano relativi all’impresa:
- Beni merce
- Beni strumento
- Crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa
- Tutti i beni indicati tra le attività all’interno dell’inventario. Quest’ultimo da tenersi a norma dell’articolo 2217 codice civile. Esso deve essere redatto, all’inizio di ogni esercizio.
Se dunque iscritti in detto inventario, anche i beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore, acquisiscono rilevanza fiscale. Così come si deducono i costi iniziali, saranno assoggettati a tassazione le correlative plusvalenze, quando queste fuoriescono dalla sfera dell’impresa.
Regole peculiari per la determinazione del reddito d’impresa dell’imprenditore individuale
Tra le altre regole, che specificatamente riguardano l’imprenditore individuale, meritano particolare interesse ricordare:
- La destinazione di beni dell’impresa al consumo personale o familiare dell’imprenditore stesso, costituisce autoconsumo esterno. Si tratta di un evento idoneo a far configurare, a secondo dei casi, ricavi o plusvalenze. Quest’ultimi devono quantificarsi secondo il valore normale dei beni medesimi.
- I beni adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore, sono deducibili o ammortizzabili per il 50% del loro ammontare.
- Non possono essere dedotte le somme erogate a titolo di compenso, per il lavoro che i familiari dell’imprenditore hanno prestato all’impresa familiare.
- Con riferimento alle plusvalenze d’azienda, l’imprenditore individuale può optare per la tassazione separata. In questo caso, non potrà avvalersi della rateizzazione prevista dall’articolo 86 TUIR.
Trasferimento d’azienda, morte dell’imprenditore individuale e regime delle plusvalenze
Infine, in risposta a precedenti dubbi interpretativi è stato espressamente stabilito che il trasferimento di azienda per causa di morte o a titolo gratuito non comporta realizzo e quindi tassazione delle relative plusvalenze. L’azienda però verrà assunta dall’avente causa per lo stessi valori fiscalmente riconosciuti quando la medesima apparteneva al dante causa, anche se quando quest’ultimo realizzerà le plusvalenze gli verranno tassati come redditi diversi.