Gli altri redditi diversi
Gli altri redditi diversi: Concorrono, infine a formare gli altri redditi diversi anche: I terren ...
Con riferimento alla determinazione reddito d’impresa dell’imprenditore individuale, dobbiamo dire che la disciplina esposta nei post precedenti, è stata dettata:
In linea di massima – e quindi con alcune deroghe e adattamenti – detta disciplina, è applicabile anche all’impresa individuale. Deroghe ed adattamenti che trovano la loro principale giustificazione, in una determinata circostanza di fatto. Cioè che all’imprenditore individuale, non è riferibile il principio secondo cui:
Bisogna adesso definire, l’area dei beni che debbono considerarsi assoggettati al regime dei beni d’impresa. A tal fine è stato disposto che si considerano relativi all’impresa:
Se dunque iscritti in detto inventario, anche i beni provenienti dal patrimonio personale dell’imprenditore, acquisiscono rilevanza fiscale. Così come si deducono i costi iniziali, saranno assoggettati a tassazione le correlative plusvalenze, quando queste fuoriescono dalla sfera dell’impresa.
Tra le altre regole, che specificatamente riguardano l’imprenditore individuale, meritano particolare interesse ricordare:
Infine, in risposta a precedenti dubbi interpretativi è stato espressamente stabilito che il trasferimento di azienda per causa di morte o a titolo gratuito non comporta realizzo e quindi tassazione delle relative plusvalenze. L’azienda però verrà assunta dall’avente causa per lo stessi valori fiscalmente riconosciuti quando la medesima apparteneva al dante causa, anche se quando quest’ultimo realizzerà le plusvalenze gli verranno tassati come redditi diversi.
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