Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 8
Statuto dei Diritti del Contribuente: Articolo 8 Articolo 8 (Tutela dell'integrità patrimon ...
La Costituzione Italiana è stata approvata dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947. Essa è stata Promulgata dal primo Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, il 27 dicembre 1947.
G.U. n. 298 del 27 dicembre 1947.
La Costituzione della Repubblica Italiana è entrata in vigore il 01 gennaio 1948.
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
VISTA
La deliberazione dell’Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;
La XVIII disposizione finale e transitoria della Costituzione;.
PROMULGA
La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:
Elenco – con relativi collegamenti – degli “Articoli della Costituzione Italiana”.
Titolo Primo: Rapporti civili
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Titolo Secondo: Rapporti etico-sociali
Titolo Terzo: Rapporti economici
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Titolo Quarto: Rapporti politici
Titolo Primo: Il Parlamento
Sezione Prima: Le Camere
55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
Sezione Seconda: La formazione delle leggi
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82
Titolo Secondo: Il Presidente della Repubblica
Titolo Terzo: Il Governo
Sezione Prima: Il Consiglio dei Ministri
Sezione Seconda: La Pubblica amministrazione
Sezione Terza: Gli organi ausiliari
Titolo Quarto: La Magistratura
Sezione Prima: Ordinamento giurisdizionale
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
Sezione Seconda: Norme sulla giurisdizione
Titolo Quinto: Le Regioni, le Province, i Comuni
114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
Titolo Sesto: Garanzie Costituzionali
Sezione Prima: La Corte costituzionale
Sezione Seconda: Revisione della Costituzione. Leggi Costituzionali
Disposizioni finali e transitorie
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII
Data a Roma, addì 27 dicembre 1947
ENRICO DE NICOLA
CONTROFIRMANO
Il Presidente dell’Assemblea Costituente Il Presidente del Consiglio dei Ministri
UMBERTO TERRACINI ALCIDE DE GASPERI
V. Il Guardasigilli
GIUSEPPE GRASSI
XVIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell’Assemblea Costituente, ed entra in vigore il...
XVII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma L’Assemblea Costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1948, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti...
XVI Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state...
XV Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Con l’entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il decreto legislativo luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, sull’ordinamento provvisorio dello Stato....
XIV Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma I titoli nobiliari non sono riconosciuti. Secondo comma I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome. Terzo comma...
XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma (1) I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive. Secondo comma (1) Agli...
XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.In deroga all’articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall’entrata in...
XI Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Fino a cinque anni dall’entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell’elenco di cui all’articolo 131, anche...
X Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all’articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V della parte seconda, ferma restando la tutela...
IX Disposizione transitoria e finale della Costituzione Primo comma La Repubblica, entro tre anni dall’entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle...
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