Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 98
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 98

Primo comma
I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
Secondo comma
Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
Terzo comma
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d’iscriversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all’estero.
Elenco articoli della Costituzione