Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 94

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 94

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Secondo comma

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Terzo comma

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.

Quarto comma

Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.

Quinto comma

La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...