Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 94
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 94

Primo comma
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
Secondo comma
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
Terzo comma
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.
Quarto comma
Il voto contrario di una o d’entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
Quinto comma
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
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