Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 92
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 92

Primo comma
Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei Ministri.
Secondo comma
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri.
Elenco articoli della Costituzione