Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 90

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 90

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

Secondo comma

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...