Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 89

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 89

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.

Secondo comma

Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...