Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 89
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 89

Primo comma
Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Secondo comma
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Elenco articoli della Costituzione