Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 88

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 88

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.

Secondo comma

Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.

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