Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 87
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 87

Primo comma
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
Secondo comma
Può inviare messaggi alle Camere.
Terzo comma
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
Quarto comma
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Quinto comma
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Sesto comma
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Settimo comma
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
Ottavo comma
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
Nono comma
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
Decimo comma
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Undicesimo comma
Può concedere grazia e commutare le pene.
Dodicesimo comma
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Elenco articoli della Costituzione