Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 11
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 11 Bandiera dell'Italia Primo comma L'I ...
Primo comma
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
Secondo comma
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
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