Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 85

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 85

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.

Secondo comma

Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.

Terzo comma

Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...