Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 85
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 85

Primo comma
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
Secondo comma
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Terzo comma
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
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