Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 84
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 84

Primo comma
Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.
Secondo comma
L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
Terzo comma
L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Elenco articoli della Costituzione