Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 84

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 84

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni d’età e goda dei diritti civili e politici.

Secondo comma

L’ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.

Terzo comma

L’assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Elenco articoli della Costituzione

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