Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 83
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 83

Primo comma
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
Secondo comma
All’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato.
Terzo comma
L’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
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