Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 82

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 82

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Secondo comma

A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria.

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