Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 79
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 79

Primo comma
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
Secondo comma
La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
Terzo comma
In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.
Elenco articoli della Costituzione