Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 79

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 79

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.

Secondo comma

La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.

Terzo comma

In ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

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