Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 74

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 74

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.

Secondo comma

Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

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