Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 74
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 74

Primo comma
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Secondo comma
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Elenco articoli della Costituzione