Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 64
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 64

Primo comma
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Secondo comma
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Terzo comma
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non รจ presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
Quarto comma
I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Elenco articoli della Costituzione