Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 61
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 61

Primo comma
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Secondo comma
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
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