Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 61

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 61

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

Secondo comma

Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

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