Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 56
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 56

Primo comma
La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
Secondo comma
Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
Terzo comma
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.
Quarto comma
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
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