Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 56

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 56

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Secondo comma

Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

Terzo comma

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

Quarto comma

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

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