Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 52
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 52

Primo comma
La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Secondo comma
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici.
Terzo comma
L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.
Elenco articoli della Costituzione