Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 48
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 48

Primo comma
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Secondo comma
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
Terzo comma
La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.
Elenco articoli della Costituzione