Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 62
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 62 Bandiera dell'Italia Primo comma Le C ...
Primo comma
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Secondo comma
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
Elenco articoli della Costituzione
Apri un sito e guadagna con Altervista - Disclaimer - Segnala abuso - Notifiche Push - Privacy Policy - Personalizza tracciamento pubblicitario