Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 45
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 45

Primo comma
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Secondo comma
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.
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