Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 38
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 38

Primo comma
Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale.
Secondo comma
I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
Terzo comma
Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale.
Quarto comma
Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Quinto comma
L’assistenza privata è libera.
Elenco articoli della Costituzione