Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 37
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 37

Primo comma
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
Secondo comma
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
Terzo comma
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
Elenco articoli della Costituzione