Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 34
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 34

Primo comma
La scuola è aperta a tutti.
Secondo comma
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
Terzo comma
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
Quarto comma
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.
Elenco articoli della Costituzione