Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 33
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 33

Primo comma
L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.
Secondo comma
La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
Terzo comma
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
Quarto comma
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
Quinto comma
E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale.
Sesto comma
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
Elenco articoli della Costituzione