Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 32
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 32

Primo comma
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Secondo comma
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.
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