Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 31
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 31

Primo comma
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Secondo comma
Protegge la maternità , l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Elenco articoli della Costituzione