Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 30
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 30

Primo comma
È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
Secondo comma
Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
Terzo comma
La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
Quarto comma
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.
Elenco articoli della Costituzione