Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 30

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 30

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Secondo comma

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.

Terzo comma

La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.

Quarto comma

La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Elenco articoli della Costituzione

Ti potrebbe interessare anche...