Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 29
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 29

Primo comma
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
Secondo comma
Il matrimonio è ordinato sull’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.
Elenco articoli della Costituzione