Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 27
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 27

Primo comma
La responsabilità penale è personale.
Secondo comma
L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Terzo comma
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Quarto comma
Non è ammessa la pena di morte.
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