Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 27

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 27

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

La responsabilità penale è personale.

Secondo comma

L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

Terzo comma

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Quarto comma

Non è ammessa la pena di morte.

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