Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 24
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 24

Primo comma
Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
Secondo comma
La difesa รจ diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
Terzo comma
Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
Quarto comma
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.
Elenco articoli della Costituzione