Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 20

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 20

Bandiera italiana
Bandiera dell’Italia

Primo comma

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

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