Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 18
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 18

Primo comma
I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Secondo comma
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.
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