Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 17
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 17

Primo comma
I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.
Secondo comma
Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
Terzo comma
Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.
Elenco articoli della Costituzione