Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 14
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 14

Primo comma
Il domicilio è inviolabile.
Secondo comma
Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
Terzo comma
Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.
Elenco articoli della Costituzione