Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 138
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 138

Primo comma
(1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Secondo comma
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Terzo comma
(1) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Elenco articoli della Costituzione
Spiegazione articolo 138 della Costituzione
Note
(1) Legge costituzionale 24 gennaio n. 1 del 1997. Istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme costituzionali.
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