Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 137
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 137

Primo comma
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. (1)
Secondo comma
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. (2)
Terzo comma
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.
Elenco articoli della Costituzione
Spiegazione articolo 137 della Costituzione
Note
(1) L’attuazione a questo comma è stata data mediante le seguenti leggi.
Legge costituzionale 9 febbraio n. 1 del 1948. Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie della Corte costituzionale.
Legge costituzionale 11 marzo n. 11 del 1953. Norme integrative della Costituzione concerneti la Corte costituzionale.
(2) Legge 11 marzo n. 87 del 1953. Intitolata sulla Costituzione e il funzionamento della Corte costituzionale.
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