Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 133

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 133

Bandiera italiana
Bandiera Italiana

Primo comma

(1) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell’ambito d’una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.

Secondo comma

(1) La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione articolo 133 della Costituzione

Note

(1) Articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267; Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

Primo comma

A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale. Salvo i casi di fusione tra più comuni, non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite.

Secondo comma

La legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione di due o più comuni contigui, prevede che alle comunità di origine o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi.

Terzo comma

Al fine di favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

Quarto comma

La denominazione delle borgate e frazioni è attribuita ai comuni ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione.

Elenco articoli della Costituzione

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