Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 130
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 130

Primo comma
Articolo abrogato. (1)
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Spiegazione articolo 130 della Costituzione
Note
(1) Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era così formulato:
Primo comma
Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.
Secondo comma
In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.
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