Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 130

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 130

Bandiera italiana
Bandiera Italiana

Primo comma

Articolo abrogato. (1)

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione articolo 130 della Costituzione

Note

(1) Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era così formulato:

Primo comma

Un organo della Regione, costituito nei modi stabiliti dalla legge della Repubblica, esercita, anche in forma decentrata, il controllo di legittimità sugli atti delle Provincie, dei Comuni e degli altri enti locali.

Secondo comma

In casi determinati dalla legge può essere esercitato il controllo di merito, nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare la loro deliberazione.

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