Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 125

Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 125

Bandiera italiana
Bandiera Italiana

Primi comma

Comma abrogato. (1)

Secondo comma

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l’ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione. (2)

Elenco articoli della Costituzione

Spiegazione dell’articolo 125 della Costituzione

Note

(1) Comma abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era così formulato:

Primo comma

Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi delle Regioni è esercitato, in forma decentrata, da un organo dello Stato, nei modi e nei limiti stabiliti da leggi della Repubblica. La legge può in determinati casi ammettere il controllo di merito, al solo effetto di promuovere, con richiesta motivata, il riesame della deliberazione da parte del Consiglio regionale.

Secondo comma

(2) La legge 6 dicembre del 1971 n. 1034 è attuativa di questo Secondo comma, in quanto istitutiva dei Tribunali Amministrativi Regionali; altrimenti chiamati TAR. Mentre, il Decreto legislativo 24 dicembre del 2003 n. 373 contiene le norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sicilia. Più precisamente, la parte che concerne l’esercizio nella Regione delle funzioni spettanti al Consiglio di Stato.

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