Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 124
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 124

Primo comma
Articolo abrogato. (1)
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Spiegazione articolo 124 della Costituzione
Note
(1) Articolo abrogato dall’articolo 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il testo originario dell’articolo era così formulato:
Primo comma
Un commissario del Governo, residente nel capoluogo della Regione, sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato e le coordina con quelle esercitate dalla Regione.
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