Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 114
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 114

Primo comma
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
Secondo comma
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Terzo comma
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.
Elenco articoli della Costituzione