Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 107
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 107

Primo comma
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
Secondo comma
Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
Terzo comma
I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
Quarto comma
Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
Elenco articoli della Costituzione