Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 104
Costituzione della Repubblica Italiana: Articolo 104

Primo comma
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Secondo comma
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Terzo comma
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Quarto comma
Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.
Quinto comma
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Sesto comma
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
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